Regolamento stadio
Regolamento stadio
Regolamento d’uso dell’impianto «Luigi Ferraris» sito in Via Giovanni de Prà 1 – Genova
(art. 19 – ter, co. 3, lett. C) del decreto del Ministro dell’interno 18 marzo 1996 introdotto dal decreto del Ministro dell’interno 06 giugno 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996 recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” ed ex art. 4, co. 2 del D.M. dell’Interno 06 giugno 2005 e successive modifiche recante “Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli d’accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 7.500 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio”. Determinazione n° 14/2010 del 17 marzo 2010.
STADIO LUIGI FERRARIS – NORME COMPORTAMENTALI 2023/2024
(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)
Ai sensi del presente regolamento, per «impianto sportivo» si intende lo stadio Comunale «Luigi Ferraris» di Genova e tutte le relative aree di pertinenza, ivi compresa l’area riservata esterna.
L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente “Regolamento d’uso”, dal «Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche» (c.d. «Codice di Condotta») adottato dalla U.C. Sampdoria S.p.A (e rinvenibile sul sito www.sampdoria.it) e da tutte le norme/disposizioni emanate dall’”Autorità di Pubblica Sicurezza”, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Calcio; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore. L’inosservanza dello stesso comporterà: (i) l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore; nonché (ii) l’applicazione, da parte delle autorità competenti, della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cd. DASPO); e (iii) l’attivazione dell’istituto del «gradimento» previsto dal Codice di Condotta.
Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
- Condizione inderogabile per accedere allo all’impianto sportivo è il possesso di un titolo di accesso regolarmente rilasciato dalla U.C. Sampdoria S.p.A., organizzatore dell’evento.
- Il titolo di accesso allo all’impianto sportivo è personale e non potrà essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club.
- Anche gli operatori della stampa, fotografi, tecnici, dirigenti, nonché gli autorizzati all’accesso con auto devono essere in possesso di regolare titolo di accesso, accompagnato dalla specifica di accredito.
- Gli unici soggetti cui è permesso l’accesso all’impianto sportivo senza titolo di accesso, sono gli addetti all’Ordine Pubblico appositamente incaricati di tale servizio, che agiscono sotto la direzione del funzionario di P.S. responsabile dell’Ordine Pubblico.
- Per l’accesso all’impianto sportivo è richiesto, oltre al titolo d’ingresso, un documento d’identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. Il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dall’impianto sportivo.
- Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto a lui assegnato e pertanto con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l’evento. Tutti gli spettatori che fossero trovati al di fuori del settore assegnato, saranno riaccompagnati ai varchi del proprio settore e, in caso di comportamento scorretto, potranno essere allontanati dall’impianto sportivo.
- Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli di prevenzione e sicurezza finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. E’ facoltà della U.C. Sampdoria S.p.A. rifiutare l’accesso all’impianto sportivo di quelle persone che non intendono sottoporsi a controllo o che siano responsabili di comportamenti che posano costituire turbativa.
E’ vietato, tra l’altro
- Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, e/o etnica e/o territoriale e/o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte.
- Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo.
- Arrampicarsi sulle strutture dell’impianto sportivo, scavalcare cancelli, recinzioni, vetrate, balaustre e barriere di ogni tipo.
- Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto sportivo.
- Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile e/o imbrattante e/o sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
- Introdurre bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dalle Autorità competenti, previo parere favorevole del Questore. Fermo che in qualsiasi momento le Autorità competenti possono modificare e/o limitare la presente disposizione.
- Introdurre e/o utilizzare e/o detenere pietre, coltelli, materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti e oggetti comunque idonei ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto sportivo.
- Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco.
- Introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di plastica.
- Introdurre o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.) su richiesta della società sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione.
- Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal G.O.S. su richiesta della società sportiva.
- Introdurre ombrelli (saranno ammessi solo quelli piccoli da borsa, senza punta).
- Introdurre megafoni o tamburi se non espressamente autorizzati come da normative vigenti.
Tali comportamenti costituiscono reati ai sensi della L. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modifiche ed integrazioni intervenute.
Come da ordinanza prefettizia, è vietato agli esercizi commerciali ubicati all’interno dell’impianto sportivo la vendita da asporto di bevande in contenitori di plastica e segnatamente in bottiglie provviste di tappo. E’ consentita la loro commercializzazione solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o carta.
Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizione agonistiche, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
Si ricorda che è severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega Nazionale o della Società Organizzatrice dell’evento, registrare, trasmettere e/o in ogni caso sfruttare contenuti sonori, visivi e/o audiovisivi della partita.
Si segnala, infine, tutta l’area dell’impianto sportivo, interna ed esterna è dotata di un sistema di registrazione audio-video i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dalle normative sulla protezione dei dati personali sopra citate, da specifici provvedimenti di carattere generale del Garante della Privacy Italiano in materia e dal D.M. 06/06/2005. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di Legge. Il Titolare del Trattamento è la U.C. Sampdoria S.p.A. la quale ha inoltre nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che può essere contattato all’indirizzo email: rpd@sampdoria.it